1. Alla pubblicità di giocattoli e di giochi di qualsiasi tipo si applicano l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi di qualsiasi tipo nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 21.
2. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere, all'inizio, durante o alla fine di programmi destinati ai bambini e all'inizio, durante e alla fine di programmi di cartoni animati, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo.
3. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di inserire televendite nei programmi o nei cartoni animati destinati ai bambini.
1. Il comma 5 dell'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«5. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di usare i minori
1. In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.