PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. Alla pubblicità di giocattoli e di giochi di qualsiasi tipo si applicano l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.
(Divieto di trasmissione).

      1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi di qualsiasi tipo nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 21.
      2. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere, all'inizio, durante o alla fine di programmi destinati ai bambini e all'inizio, durante e alla fine di programmi di cartoni animati, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo.
      3. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di inserire televendite nei programmi o nei cartoni animati destinati ai bambini.

Art. 3.
(Divieto di impiego di minori nella pubblicità).

      1. Il comma 5 dell'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

      «5. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di usare i minori

 

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come protagonisti di messaggi pubblicitari, spot e televendite».

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.